ART. 5. - Il patrimonio
dell'Associazione, la quale non ha fini di lucro, è
costituito:
a) dalle quote dei
soci;
b) dalle cose mobili, immobili
e dai diritti da chiunque lasciati o donati;
c) dalle elargizioni, sussidi e
sovvenzioni concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
d) dagli interessi sul capitale
e sul fondo di riserva, qualora l'Assemblea riterrà costituirne
uno;
e) da tutto quanto
l'Associazione acquisterà a qualsiasi titolo, biblioteche
comprese.
ART. 6. - Chi intenda essere
ammesso in qualità di socio dell'Associazione Italiana di Cultura
Classica, deve presentare domanda, indicando la categoria prescelta.
All'atto della presentazione della domanda, deve riconoscere ed accettare
il presente statuto.
ART. 7. - L'ammissione all'AICC
nella qualità di Socio può essere concessa a chiunque ne sia ritenuto
idoneo per moralità e capacità. La qualità di Socio può essere attribuita
anche ad Enti e Associazioni.
ART. 8. - I Soci si distinguono
nelle seguenti categorie:
a) Socio
ordinario;
b) Socio
sostenitore;
c) Socio
benemerito;
d) Socio
studente.
I Soci delle prime due categorie
dovranno versare una tassa annua, il cui importo sarà stabilito dal
Consiglio Direttivo. Sono soci benemeriti le persone o gli Enti che con
sovvenzioni o con altri mezzi contribuiscano - in modo, a giudizio del
Consiglio Direttivo, rilevante - al conseguimento delle finalità
dell'Associazione. I soci studenti godono di una quota
ridotta.
ART. 9. - I Soci ricevono
gratuitamente la Rassegna «Atene e Roma» e partecipano a tutte le attività
dell'Associazione. Ai Soci sostenitori e ai Soci benemeriti saranno date
gratuitamente le pubblicazioni eventualmente edite a cura dell'AICC: ai
Soci ordinari e ai Soci studenti sarà concesso uno sconto determinato dal
Consiglio Direttivo.
ART. 10. - Il Socio ordinario o
sostenitore che intenda dimettersi dovrà informarne il Consiglio Direttivo
non oltre il 15 novembre dell'anno in corso. In mancanza, il Socio rimarrà
obbligato per tutta l'annualità successiva. La qualità di Socio si perde
inoltre per insolvenza o per gravi motivi accertati dal Consiglio
Direttivo. La radiazione o le dimissioni importano immediata decadenza da
ogni diritto comunque acquisito dal Socio.
ORGANIZZAZIONE E
AMMINISTRAZIONE
ART. 11. - Organo deliberante
dell'AICC è l'Assemblea Generale in adunanza ordinaria o straordinaria,
cui hanno diritto di partecipare tutti i Soci ad assoluta parità di voti.
Gli Enti ed Associazioni, che siano soci, partecipano col proprio legale
rappresentante o con la persona da esso delegata. L'Assemblea elegge tra i
Soci un Consiglio Direttivo, composto di undici membri.
ART. 12. - Il Consiglio elegge tra
i suoi membri un Presidente, un Segretario generale ed un Tesoriere. Le
cariche sono a titolo gratuito. Il Segretario generale cura l'archivio
dell'Associazione, il Tesoriere la custodia del patrimonio e il rendimento
dei conti. Il Presidente e il Segretario generale sono rispettivamente
anche Presidente e Segretario dell'Assemblea dei Soci.
ART. 13. - Il Consiglio deve
riunirsi almeno due volte l'anno per l'esame delle attività e della
gestione e può essere convocato dal Presidente, tutte le volte che lo
ritenga opportuno, o su richiesta di cinque componenti. Il Consiglio
delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del
Presidente.
ART. 14. - Il Consiglio si intende
legalmente adunato con la presenza di almeno sette dei suoi componenti; in
caso di assenza dei Presidente, sarà presieduto dal Consigliere presente
più anziano. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi componenti
possono essere rieletti.
ART. 15. - Per le riunioni del
Consiglio viene, a cura del Presidente, compilato ordine del giorno che
sarà comunicato almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza, e, al termine
di essa, sarà redatto, a cura del Segretario, processo verbale da
sottoporre alla firma dei Consiglieri alla riunione
successiva.
ART. 16. - La rappresentanza legale
dell'Associazione è devoluta al Presidente. In caso di suo impedimento, al
Segretario generale e al Tesoriere congiuntamente. La firma del Presidente
o quella dei Consiglieri che lo sostituiscono dovrà essere preceduta dalla
denominazione sociale. Le operazioni contabili di cassa (pagamenti,
riscossioni, ecc.) dovranno essere sempre deliberate preventivamente dal
Consiglio Direttivo che potrà però delegare tale facoltà congiuntamente al
Presidente ed al Tesoriere.
ART. 17. - L'Assemblea ordinaria
dei soci è convocata, nella sede sociale o altrove, dal Presidente
annualmente entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio e dei
conti preventivi e consuntivi e negli altri casi previsti dalla legge; la
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio o quando
questo ne abbia richiesta da almeno un quarto dei Soci. Gli atti di
ordinaria amministrazione sono di competenza del Consiglio Direttivo. Gli
atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono di competenza esclusiva
dell'Assemblea, tranne che questa non abbia delegato il
Consiglio.
A giudizio insindacabile del
Consiglio, la convocazione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea potrà
essere sostituita da referendum tra i Soci. A tal fine, il Presidente
renderà note ai Soci le proposte e le questioni relative all'ordine del
giorno. Nel termine indicato nell'avviso di convocazione i Soci
comunicheranno il loro voto sugli argomenti all'or dine del giorno, per
mezzo della scheda di votazione che avranno ricevuta. Le schede non
debitamente francate saranno respinte. Scaduto il termine fissato per la
risposta, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, riconoscerà o
proclamerà l'esito delle votazioni: il Segretario farà constare da
apposito verbale le deliberazioni adottate.
ART. 18. - Le deliberazioni
dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e col voto di almeno la
metà degli associati o di loro delegati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso
del referendum le proposte messe all'ordine del giorno si intendono
approvate se avranno ottenuto la maggioranza dei votanti (schede pervenute
al Consiglio). Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle
che riguardano loro responsabilità, rendimenti di conto o questioni
inerenti a gestioni da essi tenute, i componenti del Consiglio non hanno
voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e il bilancio annuale vengono
pubblicati nella Rassegna dell'Associazione.
ART. 19. - Per modificare l'atto
costitutivo o lo Statuto, occorre l'intervento (in Assemblea o al
referendum) di un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza
dei votanti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi
dei Soci. Per le adunanze dell'Assemblea vigono le stesse norme stabilite
all'art. 15 per il Consiglio. L'ordine del giorno dell'Assemblea includerà
le eventuali richieste o proposte dei Soci.
ART. 20. - L'esercizio finanziario
dell'Associazione si chiude col 31 marzo di ciascun anno; l'anno sociale
col 31 dicembre.
ART. 21. - In caso di scioglimento
dell'Associazione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, l'attivo
netto sarà ripartito tra i Soci nella esatta proporzione delle quote da
ciascuno di essi versate.
DELEGAZIONI PROVINCIALI O
LOCALI
ART. 22. - Le delegazioni
provinciali o locali saranno istituite dal Consiglio Direttivo, che
delegherà un socio a organizzarle e dirigerle finché, raggiunto un minimo
di dieci iscritti, questi si costituiscano in Assemblea locale ed eleggano
un loro Presidente.
Le delegazioni hanno autonomia
amministrativa nei limiti previsti dal Regolamento.
Nelle Regioni a statuto speciale
previste dall'art. 116 della Costituzione della Repubblica potranno aversi
Associazioni regionali di cultura classica che sieno membri dell'AICC e ne
riconoscano lo Statuto, con particolare riguardo agli artt. 2, 6, 7, 8, 9
e 10.
ART. 23. - L'AICC pubblica una
«Rassegna dell'Associazione Italiana di Cultura Classica» che darà notizia
di tutte le attività scientifiche e organizzative. Essa sarà diretta da
uno o più Soci designati dal Consiglio Direttivo.
La stampa e la pubblicazione della
Rassegna ed eventualmente di opere scientifiche o divulgative sarà
affidata a un Editore particolarmente idoneo con il quale il Presidente,
sentito il Consiglio Direttivo, stipulerà apposito
contratto.
ART. 24. - Per tutto quanto non
contemplato nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute
nel Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile
vigente.
ART. 25. - Il Consiglio Direttivo è
autorizzato a formulare un regolamento per l'attuazione del presente
statuto.
(«Atene e Roma», N.S. XXIV, fasc. 3-4, 1979)